La buona fede dell’imprenditore nelle frodi carosello

Data di pubblicazione: 24 Marzo 2020

Vi segnaliamo di seguito il principio di diritto stabilito dalla CTR di Milano nella sentenza di accoglimento dei motivi di appello presentati dall’Avv. Roberta Minotti (Foro di Monza) in collaborazione con i consulenti di Arrow Advisors Dott. Raffaele Faiella e Dott.ssa Vera Ferraroni.

Lo scorso settembre sono state depositate dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano le motivazioni della sentenza di accoglimento dell’appello presentato nell’interesse di un imprenditore accusato di avere evaso le imposte attraverso una presunta frode carosello tramite “missing traders” e che in primo grado era rimasto soccombente.

I giudici tributari  di secondo grado hanno invece ritenuto di accogliere l’appello, ritenendo non debitamente soddisfatto l’onere della prova incombente sull’Ufficio, in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente dell’inesistenza soggettiva della società “missing trader”.

A differenza di quanto affermato dai Giudici di prime cure, l’Amministrazione finanziaria non ha dettagliato un percorso motivazionale che possa dirsi sufficiente a costituire la prova richiesta, che avrebbe finanche potuto essere presuntiva, purché fondata su elementi indiziari gravi precisi e concordanti. Dal canto proprio, invece, la società contribuente ha offerto principi di prova in merito al fatto di aver agito, in ordine ai rapporti intrattenuti con la società ritenuta missing trader, con la cautela che le era richiesta ex ante, laddove ha fatto ricorso alle prestazioni di una  società di consulenza  per svolgere indagini preventive sul conto della stessa, ma anche ex post, avendo provveduto a querelare il legale rappresentante della controparte contrattuale.

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